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AVVOCATI E PROCURATORI (Parte quarta)



CAPO II
Dell'iscrizione nell'albo e della responsabilità disciplinare


Articolo 27 Iscrizione
1. La società tra avvocati è iscritta in una sezione speciale dell'albo del Consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione è posta la sede legale.
2. Le sedi secondarie con rappresentanza stabile sono iscritte presso il Consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione le sedi sono istituite: se la istituzione non è contenuta nell'atto costitutivo, devono inoltre essere denunciate al Consiglio dell'ordine presso il quale la società è iscritta per l'annotazione.
3. La società deve mantenere nella propria sede e nelle eventuali sedi secondarie un ufficio nel quale almeno uno dei soci svolga in tale qualità l'attività professionale.

Articolo 28 Procedimento di iscrizione
1. La domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo è rivolta al Consiglio dell'ordine ed è corredata dai seguenti documenti:
a) atto costitutivo in copia autentica;
b) certificato di iscrizione nell'albo dei soci non iscritti presso il Consiglio dell'ordine cui è rivolta la domanda o dichiarazione sostitutiva.
2. Il Consiglio dell'ordine, verificata l'osservanza delle disposizioni di legge, nel termine di trenta giorni dalla domanda dispone l'iscrizione della società in una sezione speciale dell'albo, con la indicazione della ragione sociale, dell'oggetto, della sede legale e delle sedi secondarie eventualmente istituite, del nominativo dei soci che hanno la rappresentanza, dei soci iscritti nell'albo, nonché dei soci iscritti in altro albo.
3. Per la iscrizione delle sedi secondarie con rappresentanza stabile, la domanda è corredata da un estratto dell'atto costitutivo ovvero dalla delibera di istituzione della sede in copia autentica, con la indicazione del Consiglio dell'ordine presso il quale la società è iscritta e la data di iscrizione, nonché dal certificato di iscrizione all'albo dei soci che operano nell'ambito della sede secondaria, se iscritti presso altro Consiglio dell'ordine.
4. L'avvenuta iscrizione deve essere annotata nella sezione speciale del registro delle imprese, su richiesta dei socio che ha la rappresentanza della società.

Articolo 29 Annotazioni
1. Le deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo, le variazioni della composizione sociale ed ogni fatto incidente sull'esercizio dei diritti di voto, sono comunicati al Consiglio dell'ordine entro il termine di trenta giorni dal momento in cui si verificano.
2. Il Consiglio dell'ordine, verificata l'osservanza delle disposizioni di legge, nel termine di trenta giorni dispone l'annotazione della variazione nella sezione speciale dell'albo.

Articolo 30 Responsabità disciplinare
1. La società tra avvocati risponde delle violazioni delle norme professionali e deontologiche applicabili all'esercizio in forma individuale della professione di avvocato.
2. Se la violazione commessa dal socio è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società.
3. Nel caso previsto dal comma 2, il Consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società è competente anche per il procedimento disciplinare nei confronti del socio, benchè iscritto presso altro Consiglio dell'ordine, salvo che l'illecito disciplinare contestato al professionista riguardi un'attività non svolta nell'interesse della società.
4. La previsione di cui al comma 3 si applica anche nel caso in cui l'illecito disciplinare contestato riguardi un'attività professionale svolta dal socio nell'ambito di una sede secondaria.

Articolo 31 Situazioni di incompatibilità o di conflitto
1. Chiunque vi abbia interesse può segnalare al Consiglio dell'ordine la sussistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto con il corretto esercizio della professione riferibili a tutti i soci.
2. Il Consiglio dell'ordine, sentito il rappresentante della società, delibera sulla fondatezza della segnalazione e, se la ritiene fondata, chiede alla società di far cessare la situazione di incompatibilità o di conflitto, fissando un termine congruo, e comunque non inferiore a trenta giorni, decorso il quale può adottare i provvedimenti disciplinari previsti dall'ordinamento professionale.
3. l provvedimenti previsti dal presente articolo possono essere adottati anche su richiesta del Pubblico ministero.

Articolo 32 Cancellazione dall'albo per difetto sopravvenuto di un requisito
1. Il Consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società provvede alla cancellazione della stessa dall'albo, qualora sia venuto meno uno dei requisiti previsti dal presente titolo e la situazione di irregolarità non sia stata sanata nel termine perentorio di tre mesi dal momento in cui si è verificata.

Articolo 33 Elezioni dei consigli locali e nazionali
1. La società tra avvocati non ha diritto di elettorato nè attivo, nè passivo.
2. Non può essere eletto contemporaneamente nel Consiglio locale e nel Consiglio nazionale più di un socio della stessa società.




TITOLO III
Esercizio della professione in forma associata o societaria da parte degli avvocati stabiliti
CAPO I
Dell'esercizio in forma associata


Articolo 34 Disposizioni generali
1. Gli avvocati stabiliti, anche se provenienti da Stati membri diversi, possono associarsi tra loro ovvero con uno o più professionisti, per la migliore organizzazione della propria attività, nel rispetto della legge 23 novembre 1939, n. 1815.
2. Gli avvocati stabiliti che si associano sono tenuti ad usare la dizione di studio associato, seguito dal nome e dal cognome degli associati, con le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7.
3. Gli incarichi sono assunti direttamente dagli associati; l'associazione non può assumere incarichi in proprio.
4. Le associazioni non sono soggette all'obbligo di iscrizione nell'albo.
5. La disposizione di cui all'art. 7 si applica anche nel caso in cui l'avvocato stabilito esercita la professione in Italia come membro di uno studio associato costituito nello Stato membro di origine.


CAPO II
Dell'esercizio in forma societaria


Articolo 35 Partecipazione a società tra avvocati
1. Gli avvocati stabiliti, provenienti anche da Stati membri diversi, possono essere soci di una società tra avvocati costituita ai sensi e per le finalità di cui all'art. 16, comma 1, purchè almeno uno degli altri soci sia in possesso del titolo di avvocato.
2. Per l'esercizio dell'attività di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio il socio che sia avvocato stabilito è tenuto ad agire di intesa con altro socio in possesso del titolo di avvocato, abilitato ad esercitare davanti all'autorità adita o procedente. L'intesa è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 8.
3. La società tra avvocati cui partecipano avvocati stabiliti è soggetta alle disposizioni del titolo II del presente decreto e a tutte le disposizioni legislative, professionali e deontologiche ivi richiamate.

Articolo 36 Sede secondaria di società
1. Le società costituite in uno degli altri Stati membri, anche secondo tipi diversi da quello indicato nell'articolo 16, possono svolgere in Italia l'attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio tramite propri soci, nell'ambito di una sede secondaria con rappresentanza stabile, purchè tutti i soci siano professionisti esercenti la professione di avvocato.
2. La società si considera costituita tra persone non esercenti l'attività professionale di avvocato, qualora il capitale sociale sia detenuto in tutto o in parte ovvero la ragione sociale sia utilizzata o il potere decisionale venga esercitato, anche di fatto, da persone prive di uno dei titoli professionali di cui all'articolo 2 ovvero del titolo di avvocato.
3. Per l'esercizio dell'attività professionale di cui al comma 1, la società deve inoltre assicurare, anche mediante specifica previsione dell'atto costitutivo, la personalità della prestazione; il diritto del cliente di scegliere il proprio difensore, la piena indipendenza dell'avvocato nello svolgimento dell'attività professionale e la sua responsabilità personale, la soggezione della società ad un concorrente regime di responsabilità e alle regole deontologiche proprie delle professioni intellettuali e specifiche della professione di avvocato.
4. Per l'attività di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio il socio che sia avvocato stabilito è tenuto ad agire d'intesa con altro socio in possesso del titolo di avvocato, abilitato ad esercitare davanti all'autorità adita o procedente.

Articolo 37 Norme applicabili
1. Le società di cui all'articolo 36, comma 1, le quali stabiliscono in Italia una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile per l'esercizio dell'attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio sono tenute, per ciascuna sede, alla iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati presso il Consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione è posta la sede secondaria.
2. Ai soci che esercitano con il titolo professionale di origine nell'ambito della sede secondaria con rappresentanza stabile, nonché alle sedi secondarie si applicano rispettivamente le disposizioni di cui ai titoli I e II del presente decreto e le altre disposizioni che disciplinano l'istituzione di una o più sedi secondarie in Italia da parte di società costituite all'estero.


CAPO III
Disposizioni transitorie e finali


Articolo 38 Attività professionale pregressa
1. L'attività professionale di avvocato svolta in Italia a decorrere dalla data del 14 marzo 1998 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché la partecipazione in detto periodo a corsi o seminari sul diritto italiano, anche relativi all'ordinamento forense e alla deontologia professionale, sono valutate ai fini della dispensa dalla prova attitudinale di cui all'articolo 12, comma 1, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12 e 14.
2. La domanda per la dispensa deve essere presentata nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.



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Leggi le note legali & condizioni di utilizzo. A cura del Dott. Rodolfo Iaconello. Sede legale in Caltanissetta (italy).