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AVVOCATI E PROCURATORI EUROPA (Prima parte) Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 ( Gazz. Uff., 4 aprile, n. 79 ). - Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a introdurre la societā tra avvocati e a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui č stata acquisita la qualifica professionale. Preambolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 19 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa a misure dirette a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui č stata acquisita la qualifica professionale; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 2000; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Sentito il Consiglio nazionale forense; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2001; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero; Emana il seguente decreto legislativo: TITOLO I Esercizio permanente della professione di avvocato da parte di avvocati cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea. CAPO I Disposizioni generali Articolo 1 Ambito di applicazione 1. L'esercizio permanente in Italia dalla professione di avvocato da parte di cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, in possesso del titolo professionale, č disciplinato dai titoli I e III del presente decreto. 2. La prestazione di servizi con carattere di temporaneitā da parte di avvocati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea č disciplinata dalla legge 9 febbraio 1982, n. 31. 3. Le disposizioni dei titoli I e III del presente decreto sono applicabili anche ai cittadini di uno degli altri Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo. Articolo 2 Qualifica professionale 1. Ai fini del presente decreto, i titoli professionali che i cittadini degli Stati membri possono utilizzare per l'esercizio in Italia della professione di avvocato sono i seguenti: Avocat-Advocaat Belgio); Advokat (Danimarca); Rechtsanwalt (Repubblica federale di Germania); Dikegoros (Grecia); Abogado-Advocat-Avogado-Abokatu (Spagna); Avocat (Francia); Barrister-Solicitor (Irlanda); Avocat (Lussemburgo); Advocaat (Paesi Bassi); Rechtsanwalt (Austria); Advogado (Portogallo); Asianajaja-Advokat (Finlandia); Advokat (Svezia); Advocate-Barrister-Solicitor (Regno Unito). Articolo 3 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si considera: a) Stato membro di origine, lo Stato membro dell'Unione europea nel quale il cittadino di uno degli Stati membri ha acquisito il titolo professionale che lo abilita all'esercizio della professione di avvocato in detto Stato; b) titolo professionale di origine, uno dei titoli professionali di cui all'articolo 2, acquisito in uno degli Stati membri prima dell'esercizio in Italia della professione di avvocato; c) titolo di avvocato, il titolo professionale acquisito in Italia, mediante iscrizione nell'albo degli avvocati; d) avvocato stabilito, il cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea che esercita stabilmente in Italia la professione di avvocato con il titolo professionale di origine e che č iscritto nella sezione speciale dell'albo degli avvocati; e) avvocato integrato, il cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea che ha acquisito il diritto di utilizzare in Italia il titolo di avvocato. Articolo 4 Esercizio delle attivitā professionali 1. L'avvocato stabilito ha diritto di esercitare la professione di avvocato di cui al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e ulteriormente modificato con legge 23 novembre 1939, n. 1949, e con legge 24 febbraio 1997, n. 27, utilizzando il titolo professionale di origine, alle condizioni e secondo le modalitā previste nel presente titolo. 2. L'avvocato integrato ha diritto di esercitare la professione di avvocato alle stesse condizioni e secondo le stesse modalitā previste per il professionista che esercita la professione in Italia con il titolo di avvocato. Articolo 5 Norme applicabili 1. L'avvocato stabilito e l'avvocato integrato sono tenuti all'osservanza delle norme legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione di avvocato. 2. All'avvocato stabilito e all'avvocato integrato si applicano le norme sulle incompatibilitā che riguardano l'esercizio della professione di avvocato. La disposizione di cui al quarto comma dell'art. 3 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933 si applica anche agli avvocati legati da un contratto di lavoro ad un ente corrispondente, nello Stato membro di origine, a quelli indicati in detta disposizione. 3. In materia di assicurazione contro la responsabilitā professionale l'avvocato stabilito č tenuto agli stessi obbighi previsti per legge a carico del professionista che esercita con il titolo di avvocato. 4. L'avvocato stabilito č tenuto a frequentare i corsi di formazione permanenti, anche se giā previsti nello Stato membro di origine, ove tale frequenza sia obbligatoria per il professionista che esercita con il titolo di avvocato. Segue: avvocati europa 2
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