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Seconda Parte - Legge 23 dicembre 1993 n. 547 Modificazioni ed aggiornamento al codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica. Art. 6 1. Dopo l'art. 617-ter del codice penale sono inseriti i seguenti: "Art. 617-quater. - (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche). - Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo d'informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri e con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di un investigatore privato. Art. 617-quinquies. - (Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche) .- Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma delI'art. 617-quater. Art. 617 sexies. - (Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche). - Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro armi. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma del l'art. 617-quater". Art. 7 1. Nell'art. 621 del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Agli effetti della disposizione di cui al primo comma è considerato documento anche qualunque supporto informatico contenente dati, informazioni o programmi". Art. 8 1. L'art. 623-bis del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 623-bis. - (Altre comunicazioni e conversazioni).- Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche o telematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione a distanza dei suoni, immagini o altri dati". Art. 9 1.Dopo l'art. 635 del codice penale è inserito il seguente: "Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'art. 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni". Art. 10 1. Dopo l'art. 640 bis del codice penale è inserito il seguente: "Art. 640-ter. - (Frode informatica). - Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità sui dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 100 mila a 2 milioni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire 600 mila a 3 milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante". Art. 11 1. Dopo l'art. 266 del codice di procedura penale è inserito il seguente: "Art. 266-bis. - (Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche).-1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'art. 266, nonché a quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche, è consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi". Art, 12 1. L'art. 268 del codice di procedura penale è così modificato: a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Quando si procede a intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati"; b) i commi 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti: "6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano manifestamente irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno 24 ore prima. 7. Il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento. 8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su nastro magnetico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono chiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista comma 7". Art. 13 1. Al comma 1 dell'art. 25-ter del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole; "e di altre forme di telecomunicazione" sono inserite le seguenti: "ovvero del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici". |
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