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| La massima della Corte Costituzionale n. 222 / 04 ha dichiarato parzialmente illegittimo il comma 5 dell'art. 13 - bis, imponendo che l'accompagnamento dell'immigrato illegale alla frontiera avvenga solo dopo la convalida dell'espulsione da parte del magistrato. La sentenza altresì precisa che, in attesa di una nuova norma di legge, ci si dovrà attenere alle disposizioni contenute nell'art. 14 della medesima legge Bossi - Fini, che disciplina il trattamento dello straniero nel più vicino Centro di Permanenza Temporanea (c.p.t.) in attesa della eventuale espulsione. Di seguito riportiamo la Massima della corte Costituzionale: CORTE COSTITUZIONALE - sentenza n. 222/2004 La Corte Costituzionale, riuniti i giudizi: 1) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5 - bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), introdotto dall'art. 2 del decreto legge 4 aprile 2002, n. 51 (Disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera), convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 2002, n. 106, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida debba svolgersi in contraddittorio prima dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa; 2) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 4 e 5, del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e dell'art. 13, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 286 del 1998, come sostituito dall'art. 12, comma 1, lettera c), della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), sollevate, in riferimento agli artt. 13, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Roma, con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004. |
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