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legge & decreti e risorse in materia di diritto penale Giurisprudenza corte di cassazione di merito e legittimità in diritto penale Corte di cassazione sezone penale sentenza n. 33619 del 2006. La colpa medica nell'attività d’équipe. In materia di colpa professionale di équipe, ogni esercente sanitario è responsabile non solo del rispetto delle regole di diligenza e perizia connesse alle specifiche ed effettive mansioni svolte, ma deve anche conoscere e valutare le attività degli altri componenti dell’équipe in modo da porre rimedio ad eventuali errori posti in essere da altri, purché siano evidenti per un professionista medio, giacché le varie operazioni effettuate convergono verso un unico risultato finale. È quanto ha di recente stabilito la Suprema Corte la quale, sentenziando sul un caso di una donna sottoposta ad intervento di taglio cesareo e deceduta a causa di un'errata manovra di intubazione, ha precisato che in materia di colpa medica nelle attività d'équipe, dell'evento lesivo cagionato al paziente risponde ogni componente dello staff medico che non osservi le regole di diligenza e perizia connesse alle mansioni svolte e che venga meno al dovere di conoscere e valutare le attività degli altri sanitari in modo da porre rimedio ad eventuali errori che pur posti in essere da altri siano evidenti per un professionista medio. Corte Cassazione, 6° sez. penale sentenza n. 460 - 2006 Massima: la ex Cirielli non viola il principio di eguaglianza. La ex Cirielli ''non appare lesiva del principio di eguaglianza nè fonte di una ingiustificata disparità di trattamento''. E' per questa ragione che la Sesta sezione penale della Cassazione ha affermato che la tanto vituperata legge 251 del 5 dicembre del 2005 non e' incostituzionale. E se ''è vero - sentenza la Suprema Corte - che la disciplina transitoria dettata dalla nuova legge in materia di prescrizione non mancherà di porre problemi interpretativi ed applicativi, occorre prendere atto che essa traccia una chiara linea di demarcazione nell'ambito della disciplina dei termini di prescrizione''. Anzi, a detta della Cassazione, ''grazie alla normale attivita' della giurisprudenza, potranno essere superati eventuali margini di incertezza sui singoli punti del dettato normativo''. Il relatore Nello Rossi nella sentenza 460/06 ripercorre i punti focali della legge, rilevando come ''da un lato il legislatore ha stabilito che nel comma 2 dell'art. 10 della legge 251 i nuovi termini di prescrizione che risultino più lunghi di quelli previgenti non possano trovare applicazione nei procedimenti e nei processi in corso alla data di entrata in vigore della nuova legge; con la conseguenza - rileva - che nessun cittadino imputato si troverà esposto ad un termine di prescrizione più lungo di quello esistente al momento della commissione del reato di cui è imputato''. Corte Cassazione, III sez. penale sentenza 22.09.2004 n. 37395 Principio: Il delitto di violenza sessuale può concorrere con il reato di atti osceni Il delitto di violenza sessuale è configurabile non solo nei casi in cui avvenga un contatto fisico diretto tra soggetto attivo e soggetto passivo, ma anche quando il soggetto attivo costringa diversi soggetti passivi a compiere atti di autoerotismo ovvero a compiere o subire atti sessuali tra loro. Non possono qualificarsi, pertanto, come "atti sessuali" ex art. 609 bis c.p. tutti quegli atti i quali, pur essendo espressivi di concupiscenza sessuale, siano però inidonei ( come nel caso dell´esibizionismo, del feticismo, dell´autoerotismo praticato in presenza di altri costretti ad assistervi o del voyeurismo ) ad intaccare la sfera della sessualità fisica della vittima, comportando essi soltanto offesa alla libertà morale di quest´ultima o (ricorrendone i presupposti) al sentimento pubblico del pudore. Ai fini dell´integrazione del reato di atti osceni, deve considerarsi "osceno" ciò che, avendo connotazione sessuale - tenuto conto della sensibilità dei consociati di normale levatura morale, intellettuale e sociale nell´attuale momento storico - suscita nell´osservatore rappresentazioni e desideri erotici ovvero malsani eccitamenti. Il delitto di atti osceni e quello di violenza sessuale ben possono concorrere, poiché, mentre con il primo si punisce l´offesa al pudore come specificazione del buon costume e si tutela la morale pubblica, con il secondo l´ordinamento intende accordare tutela alla persona e, più segnatamente, alla libertà di autodeterminazione della propria corporeità sessuale (nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che il comportamento dell´imputato, il quale "toccò con la mano il sedere" del soggetto passivo, integrasse il delitto di violenza sessuale ma non anche quello di atti osceni, non potendosi considerare oggettivamente offensivo pure dell´attuale comune sentimento del pudore). Corte di Cassazione, III sez. penale sentenza 08.06.2004 n. 25464 Principio: Configurabile il reato dello sfruttamento della prostituzione anche attraverso prestazioni a mezzo internet L'elemento caratterizzante l´atto di prostituzione non è necessariamente costituito dal contatto fisico tra i soggetti della prestazione, bensì dal fatto che un qualsiasi atto sessuale venga compiuto dietro pagamento di un corrispettivo e risulti finalizzato, in via diretta ed immediata, a soddisfare la libidine di colui che ha chiesto o che è destinatario della prestazione. Ne deriva che, ai fini della configurazione dello sfruttamento della prostituzione di cui alla L. 75/1958, si palesa irrilevante il fatto che chi si prostituisce ed il fruitore della prestazione si trovino in luoghi diversi, allorché gli stessi risultino collegati, tramite internet, in videoconferenza, che consente all'utente della prestazione di interagire con chi si prostituisce, in modo da poter chiedere a questi il compimento di atti sessuali determinati che vengono effettivamente eseguiti e immediatamente percepiti da colui che ordina la prestazione sessuale a pagamento. |
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