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Diritto processuale civile - codice di procedura civile
Suprema Corte di Cassazione, III Sez. civile, sentenza n° 19387 del 28.09.2004. Massima: Giudicato penale - efficacia vincolante e limiti nel processo civile. La sentenza penale irrevocabile di condanna, pronunciata in dibattimento, ha efficacia di giudicato nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale "relativamente all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato lo ha commesso" (art. 651 c.p.p.). Lo ha statuito la Corte di Cassazione, precisando che per "fatto" accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica, costituita dall'accadimento oggettivo, accertato dal giudice penale, configurato dalla condotta, evento e nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro (fatto principale), e le circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso. Quindi, in presenza di un giudicato penale il giudice civile non può procedere a un nuovo accertamento con una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio come già ricostruito dal giudice penale, mentre può indagare su altre modalità del fatto non considerate dal giudice penale ai fini del giudizio a lui demandato, come ad es. il comportamento della parte lesa, negli aspetti non esaminati dal giudice penale, ed incidenti sull'apporto causale nella produzione dell'evento. E' altresì rimesso all'accertamento ed alla valutazione del giudice civile l'elemento soggettivo del fatto, escluso dalla nozione obbiettiva di esso, e non comprensibile nella nozione di "illiceità penale" di cui all'art. 651 c.p.p.
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