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| Regolamento di modifica al decreto ministeriale 20 giugno 1960, e successive modificazioni, e tariffa dei compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie. ALLEGATO TARIFFA DEI COMPENSI SPETTANTI AGLI ISTITUTI VENDITE GIUDIZIARIE EX D.M. 109/1997 Versamento forfettario (art. 31): per procedure fino a 5 milioni: L. 100.000; per procedure superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni: L. 120.000; per procedure superiori a 10 milioni e fino a 50 milioni: L. 160.000; per procedure oltre 50 milioni: L. 200.000. Rinvio o sospensione (art. 34) - Riassunzione (art. 31, ultimo comma): per procedure fino a 50 milioni: L. 40.000; per procedure oltre 50 milioni: l. 80.000. Accesso a vuoto dell'automezzo con mancato asporto (art. 35, primo comma): per tutte le procedure: L. 50.000. Trasporto effettivo di beni (art. 30, quinto comma): L. 1.000 al km per ciascun chilometro percorso al di fuori dell'aggregato urbano del capoluogo. Percentuali spettanti agli Istituti Vendita Giudiziaria sul ricavato delle vendite (art. 32): per tutte le vendite sia in loco che presso l'istituto: 18%; per la vendita di autoveicoli: 12%; assegnazione di beni asportati presso l'Istituto Vendita Giudiziaria: 10% sul valore del bene; assegnazione di beni non asportati:5%. Vendita di campioni penali e corpi di reato (art. 36): per tutte le vendite effettuate sia in loco che presso l'Istituto Vendita Giudiziaria:10% del ricavato. Caso di estinzione (art. 33): per estinzione della procedura compresi gli autoveicoli: a) in caso di avvenuto trasporto di beni nei locali dell'Istituto Vendita Giudiziaria:8% sul valore pignorato. b) in caso di non avvenuto trasporto: 5% sul valore del pignorato. Custodia (art. 37) - esercitata nei locali dell'istituto: 1) per autocarri, autotreni, autoarticolati e semirimorchi: a. con portata fino a 25 q.li:L. 5.500 giornaliere; b. con portata fino a 35 q.li:L. 6.500 giornaliere; c. con portata oltre i 35 q.li:L. 12.000 giornaliere; per rimorchi ed autocarri con motrici: L. 20.000 giornaliere; 2) per autoveicoli: con valore fino a L. 5 milioni: L. 42.000 per i primi trenta giorni + 1.200al giorno per i successivi; con valore superiore a L. 5 milioni: L. 55.000 per i primi trenta giorni + 2.500 al giorno per i successivi; 3) per altri beni: con valore fino a L. 5 milioni: L. 60.000 per i primi trenta giorni + 1.200al giorno per i successivi; con valore superiore a L. 5 milioni: L. 96.000 per i primi trenta giorni + 2.400 al giorno per i successivi; Esercitata fuori dei locali dell'Istituto: 1) per autoveicoli: (compresi gli autocarri): il 10% dei compensi previsti per la custodia esercitata nei locali degli Istituti di cui ai punti 1) e 2) sopraindicati; 2) per altri beni: con valore fino a L. 5 milioni: L. 30.000 per i primi trenta giorni + 500 al giorno per i successivi; con valore superiore a L. 5 milioni: L. 50.000 per i primi trenta giorni + 1.000 al giorno per i successivi. Visto, il Ministro di grazia e giustizia FLICK |
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